Condizioni generali di contratto (B2B)
Condizioni generali di contratto
§ 1 Ambito di applicazione delle condizioni
Per tutte le forniture, comprese quelle relative a transazioni commerciali future, anche qualora non fossero espressamente concordate nuovamente, si applicano esclusivamente le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni si considerano accettate al più tardi al momento della ricezione della merce o della prestazione. Si respingono sin d’ora eventuali altre condizioni dell’acquirente che differiscano dalle presenti disposizioni.
§ 2 Offerta e conclusione del contratto
Le offerte sono sempre soggette a modifiche. Gli ordini e gli accordi accessori verbali si considerano accettati solo dopo la conferma scritta da parte del fornitore.
Disegni, illustrazioni, misure, pesi o altri dati relativi alle prestazioni sono vincolanti solo se espressamente concordati per iscritto.
Gli addetti alle vendite del fornitore non sono autorizzati a stipulare accordi accessori verbali né a fornire garanzie verbali che vadano oltre il contenuto del contratto scritto.
§ 3 Tempi di consegna e di esecuzione dei servizi
I termini o i termini di consegna, che possono essere concordati in via vincolante o non vincolante, devono essere stabiliti per iscritto. Salvo diverso accordo, la consegna avviene entro il termine concordato a partire dallo stabilimento di consegna o dal luogo di vendita del fornitore. Con la consegna allo spedizioniere o nel momento in cui la merce ha lasciato il magazzino del fornitore per essere spedita, l’obbligo di consegna si considera adempiuto e il rischio passa all’acquirente. Se la spedizione viene ritardata su richiesta dell’acquirente, il rischio passa a quest’ultimo al momento della comunicazione della disponibilità alla spedizione.
Il venditore non è responsabile dei ritardi nella consegna e nell’adempimento dovuti a cause di forza maggiore e a eventi che rendano la consegna sostanzialmente più difficile o impossibile, non solo in via temporanea, anche qualora tali eventi si verifichino presso i fornitori del venditore o i loro subfornitori, anche in presenza di termini e scadenze concordati in modo vincolante. Tali circostanze autorizzano il venditore a posticipare la consegna o la prestazione per la durata dell’impedimento, più un adeguato periodo di avviamento, oppure a recedere dal contratto, in tutto o in parte, per la parte non ancora adempiuta.
Tali eventi sono in particolare:
sciopero, serrata, disposizioni delle autorità, interruzioni nella fornitura di energia, malfunzionamenti, limitazioni dell’attività, cessazione dell’attività, incendio, catastrofi, guasti ai macchinari, mobilitazione, guerra, disordini, carenza di materie prime, anche qualora si verifichino presso i fornitori del venditore o i loro subfornitori.
Se l’impedimento si protrae per più di tre mesi, l’acquirente ha il diritto, dopo aver fissato un termine ragionevole, di recedere dal contratto per la parte non ancora adempiuta. Qualora i tempi di consegna si prolunghino o il venditore venga esonerato dal proprio obbligo, l’acquirente non può far valere alcun diritto al risarcimento dei danni. Il venditore può invocare le circostanze sopra menzionate solo se ne informa immediatamente l’acquirente.
Qualora il venditore sia responsabile del mancato rispetto dei termini e delle scadenze vincolanti da lui concordati o si trovi in mora, l’acquirente ha diritto a un indennizzo per mora pari allo 0,5% per ogni settimana completa di mora, fino a un massimo complessivo del 5% del valore fatturato delle forniture e delle prestazioni interessate dalla mora. Sono escluse ulteriori pretese, a meno che il ritardo non sia dovuto almeno a negligenza grave da parte del venditore.
Il venditore ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento consegne e prestazioni parziali, a meno che tali consegne o prestazioni parziali non siano di interesse per l'acquirente.
L'adempimento degli obblighi di consegna e di prestazione da parte del venditore presuppone l'adempimento tempestivo e regolare degli obblighi da parte dell'acquirente. Qualora l’acquirente sia in mora di accettazione, il venditore ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno da lui subito; con l’insorgere della mora di accettazione, il rischio di deterioramento accidentale e di perdita accidentale passa all’acquirente.
§ 4 Prezzi
Salvo diversa indicazione, il venditore è vincolato ai prezzi indicati nelle sue offerte per 30 giorni a partire dalla data delle stesse. In caso di dubbio, fanno fede i prezzi indicati nella conferma d’ordine del venditore, maggiorati dell’IVA prevista dalla legge. Le forniture e le prestazioni aggiuntive saranno fatturate separatamente.
Salvo diversamente concordato, i prezzi si intendono, a discrezione del venditore, franco fabbrica o franco punto vendita, imballaggio standard compreso.
§ 5 Diritti dell'acquirente in caso di vizi
La merce viene consegnata esente da difetti di fabbricazione e di materiale; il termine per far valere i diritti derivanti dai difetti è di un anno dalla consegna.
L'acquirente è tenuto a segnalare per iscritto eventuali difetti, danni da trasporto o quantità mancanti immediatamente dopo il ricevimento della merce, e comunque entro una settimana dal ricevimento della stessa. I difetti che non possano essere individuati entro tale termine, anche a seguito di un attento controllo, devono essere comunicati per iscritto al venditore immediatamente dopo la loro scoperta. La segnalazione dei difetti deve in ogni caso avvenire prima della rivendita, del consumo o della lavorazione della merce. L’obbligo di ispezione si estende all’intera fornitura.
Qualora non vengano rispettate le istruzioni di funzionamento o di manutenzione fornite dal venditore, vengano apportate modifiche ai prodotti o vengano utilizzati materiali di consumo non conformi alle specifiche originali, decadono i diritti derivanti da vizi dei prodotti, a meno che l’acquirente non confuti una corrispondente affermazione motivata secondo cui proprio una di queste circostanze ha causato il vizio.
È esclusa qualsiasi responsabilità per la normale usura.
I diritti derivanti da vizi della merce nei confronti del venditore spettano esclusivamente all'acquirente diretto e non sono cedibili.
La garanzia del fornitore si limita – fatte salve le disposizioni di cui al § 7 “Responsabilità” – a discrezione del venditore, alla riparazione o alla sostituzione delle parti che risultino difettose a causa di una circostanza verificatasi prima del trasferimento del rischio. Il venditore non risponde dei difetti che si manifestano successivamente, in particolare quelli che emergono solo durante la lavorazione o in seguito ad essa. Ciò vale in particolare per la merce lavorata (legname piallato, ecc.) per quanto riguarda il grado di essiccazione, il marciume da essiccazione, la formazione di cavità, ecc. Non sussiste inoltre alcuna garanzia per i seguenti effetti dell’umidità da costruzione e di un calore artificiale eccessivo.
I pezzi sostituiti diventano di proprietà del venditore.
Per consentire al venditore di effettuare tutte le riparazioni o le sostituzioni che ritenga necessarie, l’acquirente dovrà, previo accordo con il venditore, concedere il tempo e l’opportunità necessari; in caso contrario, il venditore è esonerato da qualsiasi responsabilità per le conseguenze che ne derivano. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza operativa o per scongiurare danni di entità sproporzionata, previa immediata comunicazione al venditore, l’acquirente ha il diritto di eliminare il difetto autonomamente o di farlo eliminare da terzi e di richiedere al venditore il rimborso delle spese necessarie.
L'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto, nei limiti previsti dalla legge, qualora il venditore – fatte salve le eccezioni previste dalla legge – lasci scadere infruttuosamente un termine ragionevole a lui concesso per la riparazione o la sostituzione a causa di un vizio della cosa. In caso di vizio di lieve entità, all'acquirente spetta esclusivamente il diritto alla riduzione del prezzo contrattuale. In ogni altro caso, il diritto alla riduzione del prezzo contrattuale è escluso.
Qualora l'utilizzo della merce fornita comporti una violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d'autore sul territorio nazionale, il venditore provvederà, a proprie spese, a garantire all'acquirente il diritto di continuare a utilizzare la merce oppure a modificare l'oggetto della fornitura in modo ragionevole per l'acquirente, in modo tale che la violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d'autore non sussista più.
Qualora ciò non sia possibile a condizioni economicamente ragionevoli o entro un termine adeguato, l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto. Alle condizioni sopra indicate, anche il venditore ha il diritto di recedere dal contratto.
Inoltre, il venditore manleverà l’acquirente da qualsiasi pretesa incontestata o accertata con sentenza passata in giudicato da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale in questione.
Gli obblighi del venditore elencati nel paragrafo precedente sono esaustivi, fatte salve le disposizioni del § 7 relative alla responsabilità in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale o del diritto d'autore.
Sono validi solo se:
- – l'acquirente informi immediatamente il venditore in merito a eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o del diritto d'autore che siano state segnalate,
- l'acquirente assista il venditore in misura adeguata nella difesa contro le pretese avanzate o consenta al venditore di attuare le suddette misure di modifica,
- il venditore si riserva il diritto di adottare tutte le misure di difesa, comprese le soluzioni extragiudiziali,
- il vizio giuridico non sia imputabile a un'istruzione dell'acquirente e
- la violazione dei diritti non sia stata causata dal fatto che l'acquirente abbia modificato di propria iniziativa l'oggetto della fornitura o lo abbia utilizzato in modo non conforme al contratto.
§ 6 Pagamento
I termini di pagamento devono essere rigorosamente rispettati. In caso di superamento del termine di pagamento, fatti salvi eventuali ulteriori danni da mora, saranno addebitati interessi pari all’8% in più rispetto al tasso di base vigente. Il venditore ha la facoltà di dimostrare l’esistenza di un danno maggiore.
Le cambiali scontabili vengono accettate a titolo di pagamento solo previo accordo esplicito. I pagamenti tramite assegno e cambiale si considerano effettuati solo al momento del loro incasso. Le spese di sconto, l’imposta sulle cambiali e gli interessi di mora devono essere pagati immediatamente. Gli interessi di incasso e di sconto sono a carico del venditore. Il venditore non risponde della tempestiva presentazione, del protesto, della notifica e della restituzione della cambiale in caso di mancato incasso.
L'acquirente ha diritto alla compensazione, alla ritenzione o alla riduzione del prezzo, anche in caso di reclami per vizi o di rivendicazioni contrarie, solo se tali rivendicazioni contrarie sono state accertate con sentenza passata in giudicato o sono incontestate. L'acquirente ha tuttavia diritto alla ritenzione anche in relazione a rivendicazioni contrarie derivanti dallo stesso rapporto contrattuale.
Qualora l’acquirente sia in mora con un pagamento, abbia sospeso i propri pagamenti o sussistano circostanze equivalenti a una sospensione dei pagamenti, oppure qualora la solvibilità dell’acquirente sia messa in discussione a causa di altre circostanze, il venditore ha il diritto, fatti salvi i suoi altri diritti, di richiedere il pagamento immediato dell’intero debito residuo, anche qualora abbia accettato assegni. In tal caso, il venditore ha inoltre il diritto di esigere il pagamento anticipato o la costituzione di garanzie. In tali casi, il venditore può anche recedere, in tutto o in parte, da tutti i contratti in corso con l’acquirente. L’acquirente è tenuto a restituire immediatamente la merce del venditore ancora in suo possesso.
Il venditore ha il diritto di compensare i propri crediti, tra cui rientrano anche quelli di altre società del Gruppo Classen, con i crediti dell’acquirente da lui riconosciuti. Ciò vale anche nel caso in cui i crediti reciproci abbiano scadenze diverse.
Qualora, in base alle disposizioni sopra menzionate, la merce ancora in possesso dell'acquirente venga ritirata, questa verrà accreditata, fatti salvi eventuali ulteriori diritti al risarcimento dei danni, per un importo massimo pari al 40% del prezzo di acquisto.
Salvo diversamente concordato, le fatture del venditore sono pagabili al netto, senza sconto, entro 30 giorni dalla data della fattura. Qualora fosse stato concordato uno sconto, questo non si applica alle fatture con data di valuta e vale solo se tutti i crediti pregressi sono stati saldati.
Il venditore ha il diritto, nonostante eventuali disposizioni contrarie dell’acquirente, di imputare i pagamenti in primo luogo ai debiti più vecchi di quest’ultimo e informerà l’acquirente in merito alla modalità di imputazione effettuata. Qualora siano già stati sostenuti costi e interessi, il venditore ha il diritto di imputare il pagamento in primo luogo ai costi, poi agli interessi e infine alla prestazione principale.
Fino al completo pagamento del prezzo di acquisto, nonché fino al pagamento di tutte le forniture di merce passate e future nell’ambito del rapporto commerciale – comprese tutte le pretese accessorie – la merce consegnata rimane di proprietà del venditore. Fino a quel momento, l’acquirente non è autorizzato a cedere la merce a terzi né a darla in garanzia. Qualora l’acquirente la trasformi o la modifichi, il venditore è considerato produttore ai sensi del § 950 del Codice civile tedesco (BGB) e acquisisce la proprietà dei prodotti intermedi e finali. L’acquirente è solo depositario. Egli è autorizzato a vendere la merce o il prodotto da essa derivato nel corso di una regolare operazione di vendita. Con la presente, egli cede al venditore, a titolo di garanzia, tutti i crediti derivanti dalla rivendita o da qualsiasi altro titolo giuridico nei confronti di terzi, nella misura in cui la merce sia stata trasformata. Fintantoché l’acquirente adempia regolarmente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del venditore, è autorizzato a riscuotere tali crediti per conto del venditore. Il venditore ha tuttavia il diritto di comunicare il trasferimento all’acquirente (terzo), di cui gli verrà indicato il nome su richiesta, e di impartirgli istruzioni. L’acquirente è tenuto a comunicare immediatamente al venditore eventuali pignoramenti relativi alla merce consegnata con riserva di proprietà o ai crediti ceduti, affinché il venditore possa far valere i propri diritti. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsare al venditore le spese giudiziarie o stragiudiziali sostenute in tale contesto, la responsabilità ricade sull’acquirente.
Il diritto di proprietà si applica anche nei confronti dello spedizioniere a cui la merce viene consegnata su richiesta dell’acquirente o su iniziativa del venditore. La merce soggetta a riserva di proprietà deve essere trattata con cura e assicurata contro incendi, danni causati dall’acqua e furto. I diritti di indennizzo derivanti da sinistri devono essere ceduti al venditore. Qualora la garanzia costituita dalla riserva di proprietà superi del 20% il credito da garantire, il venditore provvederà, a sua discrezione, a svincolare le forniture interamente pagate.
§ 7 Responsabilità
Sono escluse le richieste di risarcimento danni, indipendentemente dalla natura della violazione degli obblighi, compresi gli atti illeciti, salvo nei casi di dolo o colpa grave.
In caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, il venditore risponde per qualsiasi forma di negligenza, ma solo fino a concorrenza dell’ammontare del danno prevedibile. Non possono essere avanzate pretese relative a mancato guadagno, spese risparmiate, richieste di risarcimento danni da parte di terzi, né per altri danni indiretti e consequenziali, a meno che una caratteristica garantita dal venditore non abbia proprio lo scopo di tutelare l’acquirente da tali danni.
Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle pretese derivanti da comportamento doloso del venditore, né in caso di responsabilità per caratteristiche garantite del bene, né alle pretese ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, né ai danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute.
Nella misura in cui la responsabilità del venditore sia esclusa o limitata, ciò vale anche per i dipendenti, i collaboratori, i rappresentanti e gli ausiliari del venditore.
§ 8 Brevetti/Diritti d'autore o diritti sui marchi
Il venditore si riserva il diritto di proprietà e il diritto d'autore su preventivi, disegni, listini prezzi e altra documentazione. Questi documenti possono essere resi accessibili a terzi solo previo esplicito consenso scritto del venditore. Per ogni violazione, l'acquirente è tenuto a versare al venditore una penale pari a 50.000 €.
Per la pubblicità che utilizzi il logo del venditore o il nome dei suoi fornitori è necessario il consenso del venditore, da prestare nella stessa forma.
§ 9 Luogo di adempimento
Diritto applicabile, foro competente. Il luogo di adempimento per il pagamento del prezzo di acquisto e per le altre prestazioni a carico dell’acquirente è la sede del venditore; per le consegne, il luogo in cui si trova la merce ai fini della spedizione o di un’eventuale consegna concordata all’acquirente. Le cambiali sono sempre pagabili presso la sede del venditore.
Il foro competente per tutte le controversie è il tribunale competente per la sede del venditore. Il venditore ha tuttavia il diritto di adire il tribunale della sede principale dell'acquirente.
Alle presenti condizioni generali di contratto e a tutti i rapporti giuridici tra il venditore e l’acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, applicabile ai rapporti giuridici tra parti nazionali.
Qualora una disposizione delle presenti condizioni generali di contratto o una disposizione contenuta in altri accordi non fosse o non diventasse valida, ciò non pregiudica la validità di tutte le altre disposizioni o accordi.






